Lo Statuto / Our Statute
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE –ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI VERONA
TITOLO I
ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FINALITA’- COMPITI
ART.1 – Enunciazione
L’ “ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI VERONA” è un’associazione di volontariato di fedeli laici, regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge; non ha scopo di lucro e si propone di favorire, con spirito cristiano, l’integrale realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione o discriminazione.
Aderisce alla “ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE” fondata a Torino il 22 febbraio 1902 con sede a Roma e retta attualmente dallo Statuto approvato dall’assemblea del 29/01/2005 e si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza e nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa, e si impegna inoltre a rispettare tutte le norme del suddetto statuto e le sue successive modifiche approvate a norma di legge e di statuto.
Il presente statuto, relativamente alle clausole stabilite come obbligatorie, sarà sottoposto all’approvazione della ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – FEDERAZIONE NAZIONALE .
ART.2 – Denominazione
La denominazione è “ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – ASSOCIAZIONE DI VERONA” da utilizzarsi anche in forma abbreviata come “ACISJF- PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI VERONA”.
ART.3 – Sede
L’ACISJF Protezione della Giovane associazione di Verona ha sede in Verona in Via Pigna n.7; con semplice delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo purché sempre nel territorio del comune di Verona.
ART.4 – Durata
La durata della ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE Associazione di Verona, ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ART.5 – Finalità
Coerentemente con le finalità sancite dallo Statuto della Federazione Nazionale l’Associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle finalità sancite dall’art.5 dell’attuale Statuto dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, secondo l’enunciazione dell’art.1 del presente statuto e più precisamente:
a) L’Associazione non ha fine di lucro, e opera esclusivamente per fini di solidarietà
b) L’Associazione ripropone di favorire l’integrale realizzazione, senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale, delle giovani donne lontane dal proprio ambiente affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria personalità.
ART.6 – Attività
Per raggiungere le finalità di cui al precedente Art. 5, e coerentemente con l’indirizzo generale dell’ ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, l’Associazione intende:
a) Promuovere e realizzare in proprio tutti quei servizi sociali che si ritengono utili ed opportuni per la realizzazione dei fini istituzionali, come ad esempio la gestione di case di accoglienza, appartamenti protetti, centri diurni, segretariati sociali, servizi in stazioni ferroviarie e marittime o in aeroporti nonché attraverso qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini statutari.
b) Mettere a disposizione e scambiare con le altre associazioni locali l’esperienza maturata, fornendo indicazioni e suggerimenti concreti.
Per raggiungere il suo scopo l’associazione potrà strumentalmente svolgere le seguenti attività, la cui elencazione ha valore solo esemplificativo, sia direttamente che attraverso la partecipazione in enti, società, consorzi sia privati che pubblici:
a) la gestione diretta di case di accoglienza ed ostelli;
b) la promozione,il finanziamento e la realizzazione di iniziative informative, educative, formative e culturali;
c) l’istituzione e gestione di Centri studi o documentazione su argomenti inerenti agli scopi della associazione, eventualmente dotandoli di biblioteche, archivi e banche dati documentali specializzati;
d) la promozione di studi e ricerche su argomenti inerenti agli scopi della associazione, anche in collaborazione e/o convenzione con istituzioni pubbliche e private;
e) l’organizzazione di conferenze, seminari, studi;
f) la promozione, realizzazione, finanziamento di iniziative di carattere editoriale e culturale in ogni possibile forma e mezzo di comunicazione sociale;
g) lo svolgimento di ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini statutari, compresi la stipula dei contratti e comodati, accettazione di eredità, legati e donazioni ed ogni atto giuridico funzionale al raggiungimento degli scopi sociali purché determinata e disciplinata dal Consiglio Direttivo.
TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE
ART.7 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI.
L’Associazione aderisce, in qualità di socio, all’Associazione Cattolica Internazionale al servizio della giovane ACISJF Protezione della Giovane Federazione Nazionale, con sede in Roma, secondo le modalità previste dal suo Statuto, e assume come propri i principi ispiratori della stessa di cui condivide pienamente le finalità e ne accetta la Statuto impegnandosi ad osservarlo.
Sono soci dell’associazione le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all’art. 5 del presente statuto e che intendono collaborare alla realizzazione delle stesse anche con il contributo volontario della loro attività.
Le persone fisiche dovranno presentare domanda di iscrizione che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto ed a impegnarsi attivamente secondo le proprie possibilità nell’ambito associativo per contribuire a realizzare gli scopi. Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione locale riceve il riconoscimento formale della sua adesione con la concessione in uso, giuridicamente protetto, della denominazione del logo della ACISJF – FEDERAZIONE NAZIONALE, con l’inserimento della sua denominazione “ACISJF Protezione della Giovane Associazione di Verona”.
ART.8 – AUTONOMIA
La “ACISJF Protezione della Giovane Associazione di Verona” ha piena autonomia organizzativa, economica, programmatica ed operativa, nell’ambito dell’indirizzo generale dato dall’ ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE e nel rispetto del suo Statuto.
TITOLO III
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
ART.9 – ORGANI
Sono organi dell’“ACISJF Protezione della Giovane Associazione di Verona”:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
ART.10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
1) L’Assemblea dei Soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.
Per Soci si intendono le persone fisiche iscritte all’Associazione come deliberato dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento delle quote.
2) Ha diritto di partecipare con diritto di intervento e senza diritto di voto, anche a mezzo di un suo delegato, alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione, il Presidente ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.
3) Sono invitati ad assistere all’Assemblea, con diritto di intervento e non di voto qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, i Revisori dei Conti se nominati.
4) E’ invitato ad assistere all’Assemblea con diritto di intervento e non di voto l’Assistente Ecclesiastico.
5) Alle Assemblee possono essere invitate con diritto di parola e non di voto, anche persone non socie su invito od autorizzazione del Presidente.
6) L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto; e comunque in Italia.
7) La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà mediante avviso da comunicare ai singoli aventi diritto a partecipare alla stessa, a mezzo di raccomandata, posta elettronica , fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta, minimo 10 giorni prima della data fissata. L’avviso deve pure essere inviato agli invitati di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5. Per le Assemblee elettive e per le straordinarie la data deve essere concordata con il Presidente Nazionale. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora e l’elenco delle materie all’ordine del giorno. L’avviso può contenere anche il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
ART.11 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.
1. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita dell’Associazione che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; ed in particolare:
- Approva, dopo dibattito, il programma presentato dal Consiglio Direttivo;
- Elegge, tra i soci, il Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, previa determinazione del loro numero;
- Nomina, qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. l’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
3. l’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di giugno, per l’approvazione delle linee programmatiche e del bilancio consuntivo dell’anno precedente dell’Associazione. La convocazione dell’Assemblea ordinaria può essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta e che ne propongano l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Ogni avente diritto di partecipazione attiva all’Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega di aventi diritto al voto. Non possono essere portatori di deleghe i soci che siano membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti- salvo che non abbiano per altro titolo il diritto di voto.
5. l’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di assenza del Segretario, nomina un Segretario per la redazione del verbale; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente verifica la validità della costituzione dell’Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
8. Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.
9. I verbali sono messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea a una loro massima diffusione.
ART.12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI.
1.L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- Approvazione e modificazione dello Statuto dell’Associazione;
- Scioglimento dell’Associazione e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall’art. 24 del presente Statuto.
2.Salvo che per l’oggetto delle materie dell’ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l’Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt. 10 e 11 e da regolamento se approvato.
3.L’Assemblea straordinaria avente ad oggetto l’approvazione o la modificazione dello statuto è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e le delibere sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
4.Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione qualora sia presente il 75 % (settantacinque) degli aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
5.Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto dovranno essere inviate entro 30 giorni all’ ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE, per le verifiche di competenza della stessa.
ART.13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto:
- da tre a sette membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra i soci, previa determinazione del numero da parte dell’Assemblea, all’atto della nomina.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo:
a) ha mandato per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione;
b) si riunisce almeno tre volte all’anno, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri;
c) elegge tra i suoi membri il Presidente della Associazione;
d) elegge tra i suoi membri fino a due vice Presidenti
e) elegge su indicazione del Presidente tra i suoi membri il Segretario;
f) elegge su indicazione del Presidente tra i suoi membri il Tesoriere;
g) nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie della ACISJF – FEDERAZIONE NAZIONALE;
h) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività della ACISJF Protezione della Giovane Associazione di Verona previsti dagli artt. 5 e 6 del presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;
i) determina, entro novembre dell’anno precedente la quota annuale che i Soci devono versare alla Associazione;
j) provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, a mezzo del suo Presidente;
k) approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Assemblea straordinaria dei Soci
l) approva l’eventuale regolamento e le sue modifiche;
m) approva il bilancio consuntivo annuale della Associazione sottopostogli dal Tesoriere, se nominato, e che sarà poi sottoposto all’Assemblea ordinaria unitamente ad una relazione del Tesoriere, se nominato, e del collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
n) potrà affidare ai propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività della Associazione tenendone costantemente informato il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
3. il Consiglio Direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 10 giorni, dal Presidente con lettera raccomandata, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta;
4. le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età;
5. delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede;
6. per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta;
7. il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; così come può conferire l’attuazione di proprie delibere al Segretario ed al Tesoriere, se nominato, nelle materie di specifica competenza;
8. sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento e non di voto, l’Assistente Ecclesiastico dell’Associazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
ART.14 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spetta la rappresentanza legale in ogni tipo e sede di giudizio nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell’Associazione nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di età e, in sua assenza, se nominato, dall’altro Vice Presidente.
La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi la assenza o l’impedimento del Presidente o la sua delega.
Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli del Consiglio Direttivo anche con carattere permanente.
Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha mandato di duratura triennale e può essere rieletto.
ART.15 – I VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti:
a) hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di assenza o suo impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal Vice Presidente più anziano d’età, ed in sua assenza dall’altro Vice Presidente, se nominato;
b) possono assolvere a compiti del Presidente tramite delega dello stesso.
I Vice Presidenti hanno mandato di durata triennale e possono essere rieletti.
ART.16 - IL SEGRETARIO
Il Segretario, collabora con il Presidente per l’applicazione dello Statuto, per l’organizzazione e il buon funzionamento dell’Associazione, sovrintende alla gestione ordinaria dell’ufficio di segreteria; assiste il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell’Assemblea ordinaria che straordinaria, e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario ha mandato di durata triennale e può essere rieletto.
ART.17 – IL TESORIERE
Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità dell’Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa..
Il Tesoriere predispone il bilancio annuale consuntivo dell’Associazione che, accompagnato da una propria relazione, sottopone al Consiglio direttivo per l’approvazione e per la successiva presentazione all’Assemblea ordinaria.
Il Tesoriere ha mandato di durata triennale e può essere rieletto.
ART.18 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Qualora l’Assemblea lo ritenesse opportuno verrà nominato il Collegio dei revisori dei conti.
Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo economico e finanziario.
I suoi compiti sono:
- vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
- certificare la corrispondenza del Bilancio consuntivo annuale ai risultati delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il Bilancio consuntivo della Assemblea ordinaria;
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, senza diritto di voto.
Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi di cui almeno uno tra gli iscritti all’albo dei Revisori Contabili nominati dall’Assemblea ordinaria per un triennio. Esso elegge al suo interno il Presidente.
Nel caso in cui vengano meno uno o due membri, il Presidente dell’Associazione nominerà i membri mancanti, che rimangono in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria dei soci che dovrà provvedere alla loro conferma o alla nomina dei membri mancanti e che scadranno unitamente a quelli in carica.
Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l’anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Collegio.
ART.19 L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO
L’Associazione ha un Assistente Ecclesiastico nominato dalla Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di tre anni, con l’incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con l’Assistente Ecclesiastico dell’ACISJF FEDERAZIONE NAZIONALE.
TITOLO IV
ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO – ENTRATE
ART.20 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART.21 – PATRIMONIO.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Associazione a titolo di patrimonio disponibile o indisponibile;
b) dalle eccedenze attive del Bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del bilancio stesso, o per successiva destinazione, come previsto dal secondo comma del precedente art.20;
c) dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo, con il consenso del Collegio dei revisori dei conti, disponga ad incremento del patrimonio disponibile e indisponibile;
d) dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio direttivo quali quote da destinarsi a patrimonio indisponibile o disponibile;
e) E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto proventi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore dell’Associazione Nazionale e/o di altre associazioni aventi analoghi scopi sociali o facciano parte della medesima struttura in ambito nazionale e/o regionale;
f) E’ sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.
ART.22 – ENTRATE.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dai redditi del patrimonio;
b) dalle quote annuali dei soci stabilite dal Consiglio Direttivo;
c) da sovvenzioni accordate;
d) da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio;
e) da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;
f) da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;
g) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall’Assemblea ordinaria, come previsto dal secondo comma del precedente art.20.
TITOLO V
NORME FINALI
ART.23 – GRATUITÀ DELLE CARICHE E PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI.
Tutte le cariche dell’Associazione sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto dal Presidente ai componenti del Consiglio Direttivo il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
ART.24 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui all’art.12 del presente Statuto. La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue alla ACISJF Federazione Nazionale o alla Fondazione Nazionale ACISJF se costituita o ad altre Associazioni, osservando comunque obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio a finalità di utilità sociale, e comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.25 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni e quelle del Codice di diritto canonico, in quanto applicabili.
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Chi siamo / Who we are
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Il Consiglio / Council members
Lo Statuto / Our Statute
Il nostro team / Our team
Servizi / Services
Ospitalità e Rette / Prices
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Progetti 2008-2010 / Our Projects
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A.C.I.S.J.F. Protezione della Giovane - Associazione di Verona
Via Pigna, 7
37121 Verona
Tel. 045 596880
Fax 045 8005449
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